Dialer: rischi di reati di truffa e frode informatica
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Per tutto il 2003, il fenomeno dialer è stato più volte al centro dell’attenzione dei media e degli operatori Internet in chiave negativa. Per questo strumento si parla apertamente di truffa e di raggiro nei confronti degli utenti, ma la questione è più complessa di come appaia.
Lo strumento dialer in sé non ha alcuna caratteristica negativa, anzi da alcuni era considerato come il possibile passpartout per effettuare pagamenti online assolutamente sicuri per l’acquisto di beni e servizi. Come spesso accade, però, il mezzo è stato utilizzato perlopiù per manovre ai limiti – e qualche volta oltre i limiti – del lecito. Sicuramente illeciti sono i casi in cui il dialer entra in funzione automaticamente senza avvisare l’utente, togliendo il collegamento al suo provider e creandone uno nuovo (con numerazione 709) a pagamento ben più salato. Lo stesso si può dire di quei sistemi che entrano nel registro del sistema operativo e impostano come predefinito il collegamento non già con il provider dell’utente ma con un fornitore di servizi a pagamento. In questi casi, non ci sono dubbi sulla natura dolosa – e perseguibile quindi – dell’operazione, perché si tratta di un artificio attraverso il quale si ottengono profitti inducendo in errore l’utente e procurandogli un danno. Si possono configurare dunque i reati di truffa (
Codice Penale, articolo 640) e di frode informatica (Codice Penale, articolo 640-ter).

Più sottile è il caso dell’utente che è avvisato chiaramente di quello che sta succedendo. Normalmente infatti il navigatore che incappa in un dialer si vede aprire una finestra che informa dettagliatamente – costi compresi – sul significato del suo assenso a procedere con l’operazione. Molti operatori in questo modo arrivano a giustificare completamente i dialer e il loro utilizzo, perché l’utente sceglie spontaneamente di procedere e perché il reato di truffa prevede espressamente l’induzione in errore dell’utente, cioé che gli si nasconda il reale costo della connessione.Niente di più sbagliato. Infatti, il solo assenso del cliente non è sufficiente a dirimere ogni questione legale, anzi.
Prima di tutto, bisognerebbe accertare che le informazioni date al navigatore siano complete. Infatti la Direttiva UE 31/2000 sul commercio elettronico (parzialmente in vigore in quanto recepita in Italia con il
decreto legislativo 70/2003) impone specifiche indicazioni sull’identità dei prestatori di servizi, anche telematici. Inoltre, non è sufficiente dire che il navigatore fosse a conoscenza dei costi della connessione per giustificarli, perché questi devono essere equi rispetto al valore del bene o servizio venduto, e in questo caso appare evidente la sperequazione tra i prezzi pagati e l’effettivo servizio o bene acquisito.Infine, l’induzione in errore potrebbe sussistere anche nel caso in cui i beni o servizi effettivamente erogati non corrispondano o corrispondano parzialmente a quelli dichiarati nella finestra-contratto informativa.

 Le responsabilità
Se un dialer è potenzialmente uno strumento a doppia faccia (legale e illegale), altrettanto potenzialmente è una bomba a orologeria per tutti gli operatori interessati alla sua diffusione.
Appurata infatti la natura illegale di un dialer, ancora poco chiara risulta essere la responsabilità. Normalmente a finire sotto accusa – almeno da parte della pubblica opinione – sono le compagnie telefoniche che permettono questo tipo di frode.Ma la responsabilità penale non è loro, almeno di primo acchito, o comunque non soltanto loro. Infatti, più che di un responsabile è corretto parlare di un gruppo di responsabili. Il primo a pagare è chi eroga il servizio, cioé la società intestataria del dialer.
Normalmente, si tratta di compagnie con sede in paradisi fiscali, località esotiche nelle quali è impossibile operare anche il più banale dei controlli. Di solito, dunque, è impossibile che queste società siano colpite in qualche modo (né finora si è mai avuto notizia di azioni legali in questo senso).
A rischiare di più ci sono tutti gli altri attori della catena trasmissiva del dialer: servizi di hosting, siti e portali da cui il dialer viene attivato, compagnie telefoniche. Per tutti questi operatori vale la regola della correità nell’illecito, solo mitigata dalla possibilità scriminante del non essere “effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita” (articolo 16,
Decreto legislativo 70/2003).

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