rischi di reati di truffa e
frode informatica
Per tutto il 2003, il fenomeno dialer è stato più volte al centro dellattenzione
dei media e degli operatori Internet in chiave negativa. Per questo strumento si parla
apertamente di truffa e di raggiro nei confronti degli utenti, ma la questione è più
complessa di come appaia.
Lo strumento dialer in sé non ha alcuna caratteristica negativa, anzi da alcuni era
considerato come il possibile passpartout per effettuare pagamenti online assolutamente
sicuri per lacquisto di beni e servizi. Come spesso accade, però, il mezzo è stato
utilizzato perlopiù per manovre ai limiti e qualche volta oltre i limiti
del lecito. Sicuramente illeciti sono i casi in cui il dialer entra in funzione
automaticamente senza avvisare lutente, togliendo il collegamento al suo provider e
creandone uno nuovo (con numerazione 709) a pagamento ben più salato. Lo stesso si può
dire di quei sistemi che entrano nel registro del sistema operativo e impostano come
predefinito il collegamento non già con il provider dellutente ma con un fornitore
di servizi a pagamento. In questi casi, non ci sono dubbi sulla natura dolosa e
perseguibile quindi delloperazione, perché si tratta di un artificio
attraverso il quale si ottengono profitti inducendo in errore lutente e
procurandogli un danno. Si possono configurare dunque i reati di truffa (Codice Penale, articolo
640) e di frode informatica (Codice Penale, articolo
640-ter).
Più sottile è il caso dellutente che è avvisato chiaramente di quello che sta
succedendo. Normalmente infatti il navigatore che incappa in un dialer si vede aprire una
finestra che informa dettagliatamente costi compresi sul significato del suo
assenso a procedere con loperazione. Molti operatori in questo modo arrivano a
giustificare completamente i dialer e il loro utilizzo, perché lutente sceglie
spontaneamente di procedere e perché il reato di truffa prevede espressamente
linduzione in errore dellutente, cioé che gli si nasconda il reale costo
della connessione.Niente di più sbagliato. Infatti, il solo assenso del cliente non è
sufficiente a dirimere ogni questione legale, anzi.
Prima di tutto, bisognerebbe accertare che le informazioni date al navigatore siano
complete. Infatti la Direttiva UE 31/2000 sul commercio elettronico (parzialmente in
vigore in quanto recepita in Italia con il
decreto
legislativo 70/2003)
impone specifiche indicazioni sullidentità dei
prestatori di servizi, anche telematici. Inoltre, non è sufficiente dire che il
navigatore fosse a conoscenza dei costi della connessione per giustificarli, perché
questi devono essere equi rispetto al valore del bene o servizio venduto, e in questo caso
appare evidente la sperequazione tra i prezzi pagati e leffettivo servizio o bene
acquisito.Infine, linduzione in errore potrebbe sussistere anche nel caso in cui i
beni o servizi effettivamente erogati non corrispondano o corrispondano parzialmente a
quelli dichiarati nella finestra-contratto informativa.
Le responsabilità
Se un dialer è potenzialmente uno strumento a doppia faccia (legale e illegale),
altrettanto potenzialmente è una bomba a orologeria per tutti gli operatori interessati
alla sua diffusione.
Appurata infatti la natura illegale di un dialer, ancora poco chiara risulta essere la
responsabilità. Normalmente a finire sotto accusa almeno da parte della pubblica
opinione sono le compagnie telefoniche che permettono questo tipo di frode.Ma la
responsabilità penale non è loro, almeno di primo acchito, o comunque non soltanto loro.
Infatti, più che di un responsabile è corretto parlare di un gruppo di responsabili. Il
primo a pagare è chi eroga il servizio, cioé la società intestataria del dialer.
Normalmente, si tratta di compagnie con sede in paradisi fiscali, località esotiche nelle
quali è impossibile operare anche il più banale dei controlli. Di solito, dunque, è
impossibile che queste società siano colpite in qualche modo (né finora si è mai avuto
notizia di azioni legali in questo senso).
A rischiare di più ci sono tutti gli altri attori della catena trasmissiva del dialer:
servizi di hosting, siti e portali da cui il dialer viene attivato, compagnie telefoniche.
Per tutti questi operatori vale la regola della correità nellillecito, solo
mitigata dalla possibilità scriminante del non essere effettivamente a conoscenza
del fatto che lattività o linformazione è illecita (articolo 16,
Decreto legislativo
70/2003).