PEC:
eliminata l'obbligatorietà; una vittoria
di "Cittadini di Internet"
e aggiungiamo noi: "del buon senso.."
Per
Imprese, Liberi Professionisti e
Pubbliche Amministrazioni,
CESSA L'OBBLIGO di avere una mail Certificata
(PEC).
la Legge 185/2008
Art.16 è stato modificato il 28 gennaio 2009
Votata alla Camera una modifica sostanziale che
riguarda la posta elettronica certificata:
l'associazione "Cittadini di Internet" aveva presentato una
denuncia all'UE
Eliminata l'obbligatorietà della PEC,
la posta elettronica certificata, una
prerogativa tutta italiana.
Con il voto di fiducia posta dal Governo
sull'approvazione dell'articolo unico nel testo
delle Commissioni del disegno di legge (C1972)
di conversione del decreto anti-crisi (D.L.
185/2008), l'articolo 16 dello stesso
decreto ha subìto delle rilevanti modifiche.
Soddisfatto Massimo Penco,
presidente di "Cittadini
di Internet", l'associazione che aveva
chiesto un provvedimento di urgenza all'Unione
europea in merito alla procedura d'infrazione
contro lo Stato Italiano per inadempimento delle
norme comunitarie in materia di firma
elettronica, posta elettronica certificata e
fatturazione elettronica.
«Finalmente, ci ascoltano» - è stato il
commento di Penco - «è un buon inizio che forse
permetterà di non far sanzionare l'Italia per
l'ennesima volta».
Come riportato nel comunicato, anche su
Wikipedia, la più grande
enciclopedia libera della rete, a proposito
della PEC si legge: "è uno
standard solamente italiano e
per adesso nessun altro paese nel mondo ha
sentito l'esigenza di creare un equivalente.
Questo proprio perché la PEC è praticamente
equivalente ad un'email tradizionale tranne per
il fatto che è molto più costosa. Tecniche di
firma digitale e di tracciamento della consegna
equivalenti e gratuite sono già disponibili per
le email tradizionali da diversi anni. Non c'è
quindi nessun vantaggio concreto ad usare la PEC
al posto di un'email tradizionale con le dovute
accortezze".
Con le modifiche la norma prevede dunque che
le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese ma anche o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora sia
dell'invio sia della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del loro contenuto.
In questo modo si attuano la
direttiva comunitaria 93/99 e l'articolo
15/2 della
legge Bassanini 59 97.
Articolo tratto dal sito
della Pubblica Amministrazione:
http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/news/1563/pec-eliminata-lobbligatorieta-una-vittoria-di-cittadini-di-internet.html
Cos'è la PEC?
la PEC è
stata ideata e creata
per attribuire al
messaggio di posta elettronica lo stesso valore
di una raccomandata con ricevuta di ritorno di
tipo tradizionale, la PEC è nata
all'interno della Pubblica Amministrazione. Per
questo, Il Centro Nazionale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)
è stato incaricato al
controllo della posta elettronica certificata
e, ad abilitarne i Gestori, in modo da poterla
offrire anche ai privati a costi abbastanza
sostenuti: mediamente intorno ai 40 euro anno
per ogni casella mail certificata. Pertanto se
fosse passata l'obbligatorietà di tale
strumento, è facile immaginare i forti guadagni
che sarebbero entrati nelle casse di alcuni
Gestori. Il 29 novembre 2008, il Decreto Legge
n.185 sancisce l'obbligo della PEC per Società.
Liberi Professionisti e Pubbliche
Amministrazioni. Subito e giustamente si
inaspriscono i disaccordi, l'Associazione "I
Cittadini di Internet", presenta una denuncia al
Parlamento Europeo, la PEC in questo modo
verrebbe imposta, soluzione degna di un Paese
del Terzo Mondo... in pratica TUTTI son
contrari, tranne ovviamente i Gestori... La UE
accoglie la denuncia e, finalmente la Legge 28
gennaio 2009, n.2, art. 16, con il Comma 6,
cancella di fatto l'obbligatorietà della PEC,
precisando che Imprese, Liberi Professionisti e
Pubbliche Amminsitrazioni, devono, le prime
comunicare entro tre anni alla Camera di
Commercio un loro indirizzo di posta elettronica
e, le Amministrazioni devono munirsi di caselle
mail per ciascun registro di protocollo. In
pratica il Comma 6 richiede un "
..analogo
indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni
e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali..".
In
poche parole, la classica e semplice mail
riportante ora di partenza e di arrivo,
attivabile da qualsiasi Maintainer - cioè,
quelle che tutti noi già possediamo
Di seguito la
parte della Legge in questione, tratta dal sito
del Parlamento Italiano:
http://www.parlamento.it/leggi/09002l.htm
LA
LEGGE E LA SUA MODIFICA A CONFRONTO tratte dal
Sito del Parlamento Italiano.
(in
Rosso la
"vecchia", in
Verde la "nuova")
La Legge
185/2008, Art.16 ai Comma 6, 7, 8, 9, 10,
citava:
comma
6. Le
imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge tutte le imprese, già
costituite in forma societaria alla medesima
data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata
nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
7. I
professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano
ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco consultabile in
via telematica i dati identificativi degli
iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
8. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47,
comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una
casella di posta certificata per ciascun
registro di protocollo e ne danno
comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione,
che provvede alla pubblicazione di tali caselle
in un elenco consultabile per via telematica.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo
quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8
del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata,
senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La
consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti al sensi del presente articolo
avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione
di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole
pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
La
Legge 28 gennaio
2009, n. 2,
modificava
all'Art. 16.
i comma 6,7,8,9,10
comma
6. Le imprese costituite
in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese
o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita'
con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le
imprese, gia' costituite in forma societaria
alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo
di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata
nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
7. I
professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata
o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6
entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco
riservato,consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i
dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47,
comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono
una casella di posta certificata
o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6
per ciascun registro di protocollo e ne
danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione,
che provvede alla pubblicazione di tali caselle
in un elenco consultabile per via telematica.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo
quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi
6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano
provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata
o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6,
senza che il destinatario debba dichiarare
la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La
consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata
o analoghi indirizzi di
posta elettronica di cui al comma 6,
nel registro delle imprese o negli albi o
elenchi costituiti ai sensi del
presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni
per le comunicazioni relative agli adempimenti
amministrativi di loro competenza.
Infine, ai Clienti
che si sono prenotati per questo servizio
credendolo ormai obbligatorio e, a coloro che si
troveranno a leggere questo post, se desiderano
avere comunque una mail certificata PEC,
consigliamo loro di rivolgersi al sito delle
Poste Italiane
http://postecert.poste.it/pec/acquista.shtml, avranno un servizio e un'assistenza di alto
livello.