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A differenza di quanto accade sugli altri
media, la pubblicità online vive in un rapporto di stretta contiguità con il testo. Non
è alternativa, depositata in contenitori separati, a livello temporale (come uno spot
radiofonico o televisivo) o spaziale (come sulle pagine dei periodici). È concorrente
rispetto al contenuto di Internet, poiché tende a rubare spazio e attenzione.
In questo contesto è lecito domandarsi se esistano oggi leggi che regolino il corretto
uso della pubblicità, tutelino i consumatori e permettano una giusta competizione in
questo nuovo campo di battaglia che è la Rete. La risposta non è univoca.
Se è vero, infatti, che non ci sono disposizioni di legge specifiche per questo ambito,
è altresì corretto dire che sia a livello europeo sia italiano esiste un corpus di leggi
trasversali ed eterogenee allinterno delle quali è possibile evincere norme
adattabili anche al Web. In generale la pubblicità (non soltanto quella online) è
regolamentata in differenti ambiti e tocca sia il diritto pubblico sia quello privato, ma
anche il diritto amministrativo, penale e civile, oltre al diritto allimmagine.
In estrema sintesi si può dire che tutta la normativa relativa alla pubblicità tout
court è estendibile anche a quella online. Nonostante la frammentazione e la
disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono essere considerate pietre miliari per la
pubblicità online e fanno da spartiacque nellambito legislativo.
Si tratta del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, denominato
Codice in materia di
protezione dei dati personali,
recentemente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e sostituirà la legge n° 675/1996
(nota come Legge sulla Privacy) e molte disposizioni di legge e di regolamento.
Questa decreto disciplina il trattamento di dati personali anche attraverso servizi di
comunicazione elettronica (si pensi alle-mail marketing o alla profilazione degli
utenti sui portali Internet). Al rispetto della nuova legge sulla privacy vigilerà
lAutorità Garante per la protezione dei dati personali.
Unaltra authority, invece, ha il compito di controllare la concorrenza sleale in
ambito pubblicitario: lAutorità Garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm)
che ha potere sanzionatorio nei confronti di chi effettua campagne ingannevoli o
scorrette. Questa istituzione fa rispettare il
decreto
legislativo 25 gennaio 1992 n° 74, un testo fondamentale in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa. Rispetto alla promozione di servizi di e-commerce,
invece, una fonte importante è il recente
Decreto legislativo 9
aprile 2003 n° 70 che
allarticolo 9 parla espressamente di
«comunicazione commerciale non sollecitata». Infine, una delle fonti normative più
importanti su pubblicità e campagne promozionali (anche per gli operatori Internet) è il
Codice
dellAutodisciplina Pubblicitaria Italiana. Non è una vera legge, ma
chi aderisce allIstituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto a
rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo e del Giurì. Questi
organi decidono in caso di controversie o messaggi equivoci che non rispettano le regole
che si sono imposti i pubblicitari in Italia.
Resta salvo il fatto, comunque, che al di là delle attività delle authority e dello Iap,
lattività pubblicitaria (compresa quella su Internet) è soggetta a tutte le leggi
civili e penali dello Stato italiano.
Sebbene ancora poco centrato su Internet esiste, comunque, un cappello
legislativo con una tesa abbastanza larga, a tutela del navigatore e della libera
concorrenza in Rete.
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