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Il
Garante della privacy ha recentemente ribadito questi concetti fondamentali con un
provvedimento generale sul fenomeno dello spamming, chiarendo anche con efficacia
quali disposizioni si debbano seguire per effettuare comunicazioni
commerciali e promozionali senza incorrere in azioni illecite. L'intervento
del Garante si è reso necessario visto l’entrata in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali avvenuto lo scorso primo gennaio. Il codice introduce anche
nuove specifiche per tutte le aziende operanti in Internet, in particolare
per quanto riguarda la protezione delle proprie banche dati, ma è proprio
rispetto alle comunicazioni via e-mail che si potranno vedere i primi
risultati concreti. Alcune aziende e persone fisiche che hanno fatto ricorso
allo spamming si sono già viste sospendere le proprie attività. È bene
sapere dunque che cosa fare per non incorrere in azioni illecite.
Nel provvedimento, il Garante ha messo a fuoco sette regole generali da
tenere presente per effettuare comunicazioni commerciali nel rispetto della
legge.
1) |
è necessario il consenso informato
del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto
che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il
diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio
di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a
newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di
abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati
pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini
istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono «pubblici» nel
senso corrente del termine. |
2) |
il consenso è necessario anche quando
gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante
un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a
chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei
messaggi. |
3) |
il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo
dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati
personali verranno usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè
dell’accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a
posteriori (opt-out). |
4) |
non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza
l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate
veritiere. È comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la
sua tipologia pubblicitaria o commerciale. |
5) |
chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la
possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla
privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati,
cancellazione dei dati dall-archivio etc.). |
6) |
chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad
accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia
effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale
pubblicitario. |
7) |
la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail
pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette «black list») non deve
comportare oneri per gli interessati. |
Infine è bene ricordare che chi viola la
legge rischia di incappare in una multa, in particolare per omessa
informativa (fino a 90.000 euro), ma anche in sanzioni penali quali la
reclusione, nel caso che l’utilizzo illecito dei dati sia stato fatto per
procurare un profitto o arrecare un danno.
|